Il Mef è perentorio: "le richieste di cessazione e restituzione delle ritenute del 2,50% per TFS e TFR non possono essere accolte".
Il riferimento è ai numerosi atti di diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,50% per TFS e TFR che il Ministero riceve sia da parte del personale amministrato che dagli Uffici di servizio e/o strutture sindacali e legali.
Per sgomberare qualcisai dubbio, il Mef spiega che il Sistema NoiPA applica, per i dipendenti in regime di TFS, la trattenuta obbligatoria per opera di previdenza del 2,50%, in conformità con la legge 8/03/1968, n. 152 e con il D.P.R. 29/12/1973, n. 1032, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 98 a 100, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in attuazione della sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale.
Invece, per i dipendenti in regime di TFR, NoiPA applica l'abbattimento del 2,50% così come previsto - sulla base di quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - dal D.P.C.M. 20/12/1999 : "la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto" .
"Le norme in oggetto- spiega il Mef - , lungi dal prevedere la restituzione delle trattenute, confermano, invece, il permanere dell'obbligatorietà delle stesse".
Per queste ragioni sono si darà corso alla cessazione, nè tanto meno alla restituzione delle ritenute del 2,50% per TFS e TFR.