Sinergie di Scuola

È stata firmata il 2 settembre 2010 un’integrazione della convenzione INPS - Ministero dell’Istruzione e Ministero del lavoro sulla gestione dell'indennità di disoccupazione in rapporto alle graduatorie prioritarie.

La convenzione, ricordiamo, era stata siglata il 5 agosto 2009 per definire le procedure specifiche per la gestione delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali presentate dal personale scolastico di cui al DM n. 82/2009.

L'integrazione chiarisce definitivamente che è estesa anche gli inclusi nelle graduatorie ai sensi del DM 100/09 (vale a dire coloro che abbiano conseguito, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni nell’a.s. 2008/09 e non siano destinatari di analogo contratto nell’a.s. 2009/2010) la possibilità di fruire della procedura "ad intermittenza" già prevista per gli inclusi nelle graduatorie previste dal DM 82/10.

Sull’argomento si è espresso anche l’Inps che, con un messaggio indirizzato alle proprie sedi, ha fornito numerosi chiarimenti sulla gestione delle procedure legate all'indennità di disoccupazione.

In sintesi il messaggio chiarisce che, per le domande presentate nell’a.s. 2009/2010, la procedura di gestione delle domande dei lavoratori inseriti negli elenchi prioritari di cui al D.M. n. 82/09 (personale titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/09 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell’a.s. 2009/10) è stata aggiornata prevedendo la verifica automatica della presenza del richiedente nell’elenco di potenziali beneficiari trasmesso dal MIUR. Tali domande saranno gestite senza obbligo di presentazione da parte del beneficiario di una nuova domanda con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego e senza la necessità di osservare nuovamente il periodo di carenza.

Anche le domande dei lavoratori inseriti negli elenchi prioritari ai sensi del D.M. n. 100/09 – personale titolare, nell’a.s. 2008/09, di una supplenza di almeno centottanta giorni e personale educativo dei Convitti statali – saranno trattate in maniera analoga. Per evadere le numerose domande in giacenza, è stato previsto che gli interessati possano certificare di propria iniziativa l’inserimento nelle graduatorie, anche prima della preverifica da parte del Miur della presenza del richiedente negli elenchi prioritari.
Tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti di cui al D.M. n. 82/09 che lamentino l’erronea esclusione del proprio nominativo nell’elenco trasmesso dal Miur.

Per le domande presentate nell’a.s. 2010/2011 da soggetti inseriti negli elenchi prioritari riguardanti il medesimo a.s. e che hanno cessato l’incarico a partire dal 1° settembre 2010, si osservano i termini decadenziali di presentazione ordinariamente previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto) e per l’accoglimento delle domande dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti.

Il lavoratore che lamenti l’erronea esclusione del proprio nominativo dall’elenco Miur sarà informato dall’INPS della possibilità di certificare di propria iniziativa – ai fini della liquidazione – l’inserimento nelle graduatorie speciali.

In ultimo l’Inps, con riferimento alle domande respinte da alcune strutture regionali, ha precisato che per i lavoratori di cui al D.M. n. 82/09, se la domanda è stata presentata entro il 31 dicembre 2009 ed entro lo stesso termine è stata effettuata l’attestazione presso il Centro per l’impiego, si considerano entrambi gli adempimenti soddisfatti al 1° luglio 2009. Diversamente se la domanda è presentata entro il 31 dicembre ma l'attestazione è successiva, la prestazione spetta ugualmente ma questa volta con decorrenza dall'iscrizione al Centro per l’impiego.

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