Ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 1092/1973 così come ridefinito dal Dlgs n. 184/1997, è consentita la facoltà di riscatto di:
- diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca, anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto;
- periodi di iscrizione al albi professionali, ove tale periodo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
- periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52 del 9-15 febbraio 2000, ha poi ampliato la possibilità di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
Considerata la peculiarità del comparto scuola, l’Inpdap, con la nota operativa n. 37 del 13 luglio 2010, ha fornito specifici chiarimenti in merito alla valutazione ai fini pensionistici dei corsi necessari per l'ammissione in servizio, precisando che possono essere riscattati, ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997 e quindi indipendentemente dalla circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal dipendente, i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi universitari; allo stesso modo, possono essere valorizzati, in sede pensionistica, i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) in virtù dell'ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000. La facoltà di riscatto di questi ultimi corsi è però riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto in tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.
Non possono essere invece valorizzati ai fini pensionistici i corsi di abilitazione all'insegnamento antecedenti ai corsi SSIS.