Implementate le funzionalità dell’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it per la richiesta e il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Le modifiche si sono rese necessarie alla luce delle novità introdotte dal D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici) che entrerà in vigore il prossimo 8 giugno.
Lo ha reso noto l’Inps con la circolare n. 59 del 28 marzo 2011 della quale riportiamo una sintesi.
Quando deve essere richiesto il DURC
L’articolo 6, comma 2 del Regolamento stabilisce che la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. Tale previsione conferma gli indirizzi già espressi nell’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. È compito della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC.
Soggetti tenuti a richiedere il DURC
Le stazioni appaltanti pubbliche lo acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. L’articolo 6, comma 3, del Regolamento, specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio dalle “amministrazioni aggiudicatrici”. Per questi soggetti, tenuti a richiedere il DURC d’ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l’abilitazione per l’accesso al servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una delle amministrazioni aggiudicatrici suindicate.
Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori economici.
Pertanto, le imprese pubbliche, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l’utenza di accesso alla procedura.
Validità
A seguito della determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:
- della verifica della dichiarazione sostitutiva
- dell’aggiudicazione
- della stipula del contratto
- dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
- dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto
- dell’attestazione SOA
- dell’iscrizione all’albo fornitori.
Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato
Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante. Il Ministero, infatti, nella circolare n. 35/2010 ha stabilito che “nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto”. In sostanza, per tale fattispecie, non è richiesto il legame ad uno specifico contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa dall’operatore economico, anche nei confronti di più stazioni appaltanti.
Aggiornamento del servizio on-line
La nuova versione 4.0 sostituisce l’attuale applicativo 3.5 ed è disponibile dal 28 marzo 2011.
Al primo accesso, il sistema proporrà un apposito messaggio con cui si chiede all’utente di verificare i dati personali, di cambiare la password e, successivamente, procedere al nuovo accesso, seguendo il percorso proposto dal sistema.
Con lo stesso messaggio si fornisce anche l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
Nuove tipologie di richiesta
Con riferimento alle tipologie di richiesta di DURC sono state aggiunte le seguenti:
A) “Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto”: i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con indicazione dell’oggetto del contratto che viene riportato sul DURC.
B) “Altri usi consentiti dalla legge”: è stata prevista per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati (49), ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall’applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva in base ad una specifica disposizione di legge (50); pertanto questa tipologia deve essere utilizzata solo nei casi in cui la richiesta di DURC non rientra in una delle altre tipologie disponibili (appalti pubblici di lavori, forniture o servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia, verifica autodichiarazione, partecipazione /aggiudicazione appalto, lavori privati in edilizia, attestazione SOA/iscrizione albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni); i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, con indicazione dello specifico motivo della richiesta che viene riportato sul DURC.