Una recente circolare Inps (n. 74 del 10/04/2014) ha ad oggetto “Articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni”.
Con riferimento, in particolare, alla pensione anticipata, la circolare ha ricordato che alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.
L’articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 si applica quindi, come espressamente previsto dalla legge stessa, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.
Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista dalla cd. Legge Fornero.
Invece, per le pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continuano a trovare applicazione le riduzioni stipendiali.
Si ricorda che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.
Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall’articolo 6, comma 2-quater.
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
In applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto,l'Inps precisa che i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell’eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.
Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività lavorativa al fine di evitare la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto.
In applicazione di detto principio, con riferimento ai soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applicano le penalizzazioni.