Deve considerarsi parto l'interruzione di gravidanza che avviene a decorrere dal 180° giorno dall'inizio della gestazione con il conseguente riconoscimento del diritto al congedo di maternità e al relativo trattamento economico previdenziale. Qualora invece l'interruzione dovesse verificarsi entro il 179° giorno dall'inizio della gestazione, in questo caso si considera come aborto, con conseguente diritto all'indennità di malattia.
A chiarirlo è l’Inps che con il messaggio n. 9042 del 18 aprile 2011 ha fornito indicazioni relativamente alla giusta definizione dell'interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica) ai fini del riconoscimento o meno del diritto al congedo di maternità (art. 12 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1076).
La data di inizio della gestazione, utile a stabilire se l’evento interruttivo si sia verificato prima, in coincidenza o dopo il 180° giorno, è individuata conteggiando a ritroso 300 giorni dalla data presunta del parto, senza includerla nel computo.