L'Inpdap, con la nota prot. n. 10560 del 3 agosto 2010, illustra gli interventi previsti dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 in tema di previdenza.
Tra questi, l'elevazione dell'età pensionabile delle donne iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
A decorrere dall’anno 2012, il requisito anagrafico delle lavoratrici in esame, già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato a 65 anni.
Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare:
- al 31/12/2009, se maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista;
- al 31/12/2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247/2007;
- al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile).