Con messaggio n. 105 del 13/01/2016 l'Inps ha dato istruzioni alle proprie sedi per l'applicazione al personale del Comparto Scuola e Afam di quanto disposto dall'art. 1, comma 264 della Legge di Salvaguardia, in merito alla quarta e sesta salvaguardia.
L'Inps autorizza le sedi a procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM, che ha ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione in salvaguardia a decorrere dal 12 novembre 2015, in applicazione dei c.d. “vasi comunicanti”.
Per tali soggetti comunque, è fatta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2016, ovvero alle finestre di pensionamento successive secondo la disciplina di carattere generale di tale comparto.
La disciplina speciale introdotta dall'articolo in esame è, infatti, limitata ai destinatari sopra citati ed è riferita alla sola finestra di accesso del 1° settembre 2015.
Per tale personale, la decorrenza del trattamento pensionistico non potrà essere antecedente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge n. 208/2015.