Non può decorrere nessuna prescrizione per il riscatto dei periodi di studio, se l’interessato non è messo in grado di percepire l’effettivo contenuto lesivo del provvedimento.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7284 depositata il 5 ottobre scorso, con la quale è stato accolto il ricorso di una docente di ruolo in materia letterarie collocata a riposo in data 1/09/1993, la quale si è accorta solo al momento del pensionamento che nel prospetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita non erano stati calcolati in suo favore gli anni di studi universitari dei quali aveva richiesto il riscatto con regolare domanda nel 1966 e ha pertanto richiesto al Provveditorato agli studi la rettifica del prospetto.
L’errore, come rilevato dal Provveditore, era da attribuire all’ENPAS, l’istituto di previdenza successivamente incorporato dall’Inpdap, che aveva ammesso a riscatto alcuni servizi per complessivi 7 anni, nei quali non erano compresi quelli relativi agli anni di studi universitari. Lo stesso Provveditore, con provvedimento inviato anche all’interessata, aveva calcolato e autorizzato la ritenuta mensile a scomputo del contributo di riscatto e aveva invitato la docente a rinnovare la domanda di riscatto del corso legale di laurea, invito rimasto disatteso.
L’interessata ha presentato ricorso per l’annullamento di quel provvedimento nel quale non erano stati calcolati gli anni di studi universitari ai fini della buonuscita, sostenendo il proprio diritto all’accoglimento dell’originaria domanda che riguardava anche il riscatto degli anni di laurea con la misura del contributo da fissarsi all’epoca della presentazione della domanda.
Nel merito, secondo il Consiglio di Stato, l’appello deve essere accolto perché l’interessata ha fatto regolare richiesta di riscatto degli anni di laurea nel 1966 e il suo diritto doveva essere riconosciuto applicando le tabelle di riscatto dell’epoca e non invece, come implicitamente suggerito dal Provveditore, a seguito del rinnovo della richiesta stessa da inoltrarsi entro un periodo successivo e con le tabelle (superiori) allora in vigore.
Inoltre, non può decorrere nessuna prescrizione se l’interessato non è messo in grado di percepire l’effettivo contenuto lesivo del provvedimento. Nella nota del Provveditore si comunica semplicemente all’interessata che l’ENPAS “ha provveduto al riscatto dei servizi pre-ruolo ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita” senza indicare di quali e quanti anni si tratti; né la generica locuzione “servizi pre-ruolo” può valere a far comprendere l’avvenuta esclusione degli anni di laurea, debitamente indicati nella domanda della docente.