La legge di Stabilità 2016, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, ha previsto l'abrogazione del comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Questa norma prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall’art. 35, comma 5, del D.lgls.151/2001) non fosse cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
In altri termini, le due facoltà di riscatto erano alternative, quindi l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.
Con l'abrogazione prevista dalla legge di Stabilità, la cumulabilità diventa possibile e, inoltre, opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, quindi antecedenti al 1° gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016 potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Dunque, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, è venuto meno il regime di alternatività ed è diventato possibile esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente.
Con la circolare n. 44 del 26/02/2016 l'Inps rileva però che il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.
"Tuttavia, - si legge nella circolare - in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data".