Con la Circolare numero 45 del 1° marzo 2011 indirizzata alle proprie sedi l’Inps ripercorre tutte le novità introdotte dal Collegato lavoro in tema di permessi a favore di persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 33 della legge n.104/992, dagli aventi diritto alla modalità di fruizione dei permessi, dalla certificazione di disabilità grave all’assenza di ricovero.
La circolare, in particolare, ribadisce che le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di disabilità grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili.
Analogamente le nuove norme non precludono ad un lavoratore in situazione di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.
Qualora il dipendente fruisca dei benefici in argomento per assistere un familiare disabile lavoratore, è necessario che l’assistito non sia impegnato in attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso.
Altra condizione prioritaria per accedere ai permessi retribuiti è che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento) con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104/1992).
E, infine, requisito essenziale è anche l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave, per ciò intendendosi il ricovero per le intere 24 ore presso ”strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa”. I permessi in argomento non sono concedibili al dipendente per far fronte a necessità assistenziali “non sanitarie” (aiuto nell’igiene, nell’alimentazione, nel supporto personale) di cui i familiari di una persona ricoverata si fanno carico.
Detti permessi possono essere invece concessi, come ribadito nella circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche in presenza di ricovero nei seguenti tre casi:
- interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
- ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che gli uffici sono tenuti a valutare.