Il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 2011 ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali del personale docente e non docente della scuola.
Con la nota operativa n. 2 del 13/02/2012 l'Inps - Gestione ex Inpdap ha spiegato che, per effetto di tale rimodulazione, a decorrere dal 1° settembre 2010, le preesistenti posizioni stipendiali, indicate nella tabella B della nota operativa n. 9 del 18 febbraio 2009, vengono rideterminate secondo la nuova definizione di cui alla nuova tabella 1.
Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. Pertanto, ai fini dell’individuazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione contributiva utile ai fini TFS, nonché della retribuzione utile ai fini TFR, per il personale dipendente a tempo indeterminato si dovrà fare riferimento alle rimodulazioni stipendiali e alle deroghe sopra descritte.
Vai alle tabelle