Sinergie di Scuola

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha com’è noto previsto nuove disposizioni in materia previdenziale.

L’INPS, con la Circolare n. 126 del 24 settembre 2010, riassume le novità introdotte dalla legge e tra queste le nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito e in materia di invalidità civile.

Relativamente alla verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, l’INPS chiarisce che il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.

Con riferimento alle nuove disposizioni in materia di invalidità civile, l’art 10, comma 2, della legge in oggetto ha disposto che  “alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,  handicap  e  disabilità   nonché  alle   prestazioni   di invalidità  a  carattere  previdenziale  erogate  dall'I.N.P.S.   si applicano, limitatamente alle  risultanze  degli  accertamenti  di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38  e  dell'articolo  55,  comma  5, della legge 9 marzo 1989, n. 88”. Tale art. 9 stabilisce che le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’INAIL possono essere rettificate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse, entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, ovvero anche oltre i dieci anni nei casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente.

Inoltre, in caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione, successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore deve essere accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario, salva l’ipotesi riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente.

Con l’art.10 comma 2, l’istituto della rettifica, già previsto per le prestazioni INAIL, è quindi stato esteso all’invalidità civile e all’invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale.

L’art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, pure richiamato dall’art.10 della legge n.122/2010, prevede che nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Le citate disposizioni di legge si applicano sia alle prestazioni di invalidità, cecità  e sordità civile,  handicap  e disabilità, sia alle prestazioni di invalidità  a carattere previdenziale erogate dall'Istituto.
Resta ovviamente ferma la possibilità di ricorrere all’applicazione degli  ulteriori strumenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di revisioni, controlli e verifiche sulle prestazioni in argomento.

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