Abbiamo già dato notizia sui nuovi requisiti per la fruizione della NASpI introdotti dalla Legge di bilancio 2025.
In proposito l'INPS, con la circolare n. 3 del 15/01/2025, avente ad oggetto "Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025", al paragrafo 3.3.1 riepiloga le novità in materia.
Con l’art. 1, comma 171 della Legge di bilancio 2025, il legislatore è intervenuto sulla disciplina della NASpI, introducendo un nuovo requisito contributivo che, in determinate ipotesi, i lavoratori devono possedere al fine della fruizione della citata indennità.
La norma infatti, inserendo all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 22 del 4/03/2015 la lettera c-bis), prevede che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione – utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria – deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.
La disposizione in argomento fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’art. 55 del D.Lgs. 151 del 26/03/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della Legge 604 del 15/07/1966, che consentono l’accesso alla prestazione.
Conseguentemente, il requisito delle 13 settimane di contribuzione non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato della maternità e paternità o di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui al citato art. 7 della Legge 604/1966.
A titolo esemplificativo, l'INPS riporta il seguente caso:
Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI.