Sinergie di Scuola

Con un recente messaggio (il n. 5811 del 4/07/2014) l'Inps ha fornito un importante chiarimento riguardo al riscatto degli studi universitari, in risposta ad alcuni quesiti posti dalle sedi della Gestione Dipendenti Pubblici.

Le domande di riscatto ai fini di quiescenza del periodo legale degli studi universitari presentate a decorrere dal 12 luglio 1997 sono regolate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che all’art. 2, comma 2, ne prevede il riscatto, in tutto o in parte, se sia stato conseguito il relativo titolo e il periodo non sia già coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa.

Per quanto riguarda la non infrequente situazione in cui il corso di laurea si sia protratto nel tempo con iscrizione a due o più facoltà, in questi casi, gli anni da prendere in considerazione, qualora si verifichi appunto il passaggio da un corso ad un altro, ottenendo l’iscrizione ad un anno diverso dal primo per effetto degli studi già compiuti, sono quelli del nuovo corso presso il quale si consegue il titolo, a cui è necessario aggiungere quelli del corso di provenienza.

Ovviamente, nulla cambia in merito al numero di anni da considerare, che resta uguale alla durata legale del corso, con l'esclusione degli anni fuori corso.

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