La cd. Manovra bis (legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138) ha reintrodotto il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici, inizialmente soppresso dallo stesso D.L. 138/2011.
La legge, entrata in vigore il 17 settembre scorso, prevede che la trattenuta da effettuarsi sui trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro.
L’Inpdap, come illustrato nella nota operativa n. 30 del 19 settembre 2011, riattiverà il prelievo, non effettuato sulla rata di settembre in conseguenza della temporanea abrogazione del contributo disposta dall’art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 138/2011, a partire dalla rata di ottobre, sulla quale sarà effettuato anche il conguaglio relativo al mese di settembre 2011, comunicando agli interessati l’avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l’evidenziazione della voce relativa.
In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
In analogia a come ha operato l’Istituto per l’applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e per l’applicazione dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’importo del contributo diminuisce l’imponibile da assoggettare all’ IRPEF.