Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 17 dell’8 ottobre 2010 l’Inpdap illustra le innovazioni in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto introdotte dall’art. 12, commi 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 122/2010.
Il comma 7 introduce nel pubblico impiego nuove modalità di pagamento di tali indennità, che verranno pagate in uno o più importi annuali, a seconda che l’ammontare lordo superi o meno i 90.000 euro. La nuova disciplina si applica ai TFS/TFR da corrispondere per tutte le cessazioni dal servizio intervenute dal 31 maggio 2010, fatte salve alcune situazioni per le quale è prevista un’eccezione.
Il comma 9 infatti introduce una disciplina derogatoria e di carattere transitorio al pagamento rateale che non si applica alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età che intervengono entro il 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni da corrispondere a coloro che hanno presentato le dimissioni prima del 31 maggio scorso e che cessino dal servizio entro il 30 novembre 2010. In sintesi, la deroga interessa tutti coloro che cessano dal servizio entro il 30 novembre prossimo per limiti di età o per dimissioni, a condizione che questi ultimi abbiano presentato la domanda di cessazione dal servizio entro il 30 maggio 2010.
La disciplina derogatoria riguarda anche coloro che, raggiunto il requisito del limite di età, hanno chiesto il trattenimento in servizio e che, durante tale periodo, ma sempre entro il 30 novembre 2010, decidano di recedere dal rapporto di lavoro.
I riscatti ai fini TFS, la cui domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2010, ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 1° gennaio 2011, influiranno, ai fini del computo degli anni utili, sull’individuazione della “prima quota” TFS, contribuendo ad aumentare l’anzianità utile.
Diversamente i riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 2010, hanno l’effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la “seconda quota” TFS e da valorizzare nell’anno di presentazione della domanda di riscatto.