Nei giorni scorsi il Miur aveva comunicato le nuove modalità per la trasmissione dei TFR.
Ora, con la nota prot. n. 4576 del 17 novembre 2010, chiarisce che l’invio dei TFR all’Inpdap riguarda anche il personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche.
Per tali categorie di personale valgono ancora le indicazioni contenute nella nota nota INPDAP n 23 del 23 settembre 2008. Continua inoltre ad essere confermato che la retribuzione professionale docenti (RPD) e il compenso individuale accessorio (CIA) non competono ai supplenti brevi e saltuari, in quanto spettano esclusivamente:
- al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato
- al personale di religione cattolica con progressione di carriera
- al personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale. A queste ultime categorie di personale la RPD spetta per un massimo di dieci mesi per ciascun anno.