Il mese scorso avevamo dato notizia della circolare n. 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente importanti indicazioni in merito al DURC nelle procedure di appalti di opere, forniture e servizi pubblici.
Ora l’Inps, con la circolare n. 145 del 17 novembre 2010 illustra nel dettaglio tali indicazioni.
Il DURC attesta la regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
Le imprese, nell’ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all’aggiudicazione, possono dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali. Il DURC emesso ai fini del controllo dell’autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorrerà dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta.
Fermo restando il vincolo dell’utilizzo del DURC nell’ambito della singola procedura di selezione, la stazione appaltante potrà utilizzare il documento oltre che ai fini della partecipazione anche ai fini dell’aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, a condizione che lo stesso risulti emesso in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dell’aggiudicazione e/o stipula del contratto.
Allo stesso modo, il DURC avrà validità trimestrale, ai fini del pagamento, per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
Nell’ambito degli appalti aventi ad oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs.163/2006, la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.
Nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC sarà collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.