È il giorno 16 del mese di scadenza il termine entro il quale poter effettuare i versamenti sia fiscali e contributivi: parola della legge 106/2011 (il cosiddetto “decreto sviluppo”) che ha testualmente affermato: “Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. … Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011”.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio per i versamenti contributivi in scadenza nel mese di luglio, è possibile effettuare il pagamento entro il giorno 16 e non più entro il giorno 15, sia per gli enti tenuti all’utilizzo dell’F24 ordinario, sia per quelli tenuti all’utilizzo dell’F24 enti pubblici.
Due mesi. La legge inoltre stabilisce che ai versamenti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire mediante il modello F24 enti pubblici non si applicano le sanzioni qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita. Viene stabilita, di fatto, l’inapplicabilità delle sanzioni nelle ipotesi di versamenti contributivi eseguiti tardivamente, ma comunque entro i due mesi successivi alla scadenza prevista.
La deroga. Inpdap precisa che: 1) la deroga al sistema sanzionatorio comprende tutti i versamenti di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, effettuati successivamente al giorno 15 novembre e non oltre il 15 marzo 2011; 2) la deroga è riferibile esclusivamente ai versamenti effettuati dagli enti tenuti all’utilizzo del modello F24 enti pubblici e non anche del modello F24 ordinario; 3) la deroga riguarda esclusivamente le ipotesi di omissione/ritardo e non anche alle ipotesi di evasione.
La retribuzione. Essendo l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali strettamente connaturato al momento dell’erogazione delle retribuzioni, il versamento della contribuzione deve avvenire entro i primi sedici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione. Qualora la retribuzione venga corrisposta in mesi diversi da quelli di competenza, la contribuzione deve essere versata entro i primi sedici giorni del mese successivo a quello di emissione del mandato della retribuzione stessa. Risultato? In caso di ritardato versamento dei contributi previdenziali, le relative sanzioni devono essere applicate a decorrere dal 17° giorno del mese successivo a quello di emissione del mandato delle retribuzioni.
(articolo tratto da Il giornale Inpdap numero di agosto-settembre 2011 – www.inpdap.gov.it)