Così come previsto dalla normativa nazionale e, in particolare, dal D.L. 95/2012 e dalla L.228/2012, le istituzioni scolastiche, prima di procedere a qualsiasi tipologia di affidamento di beni/servizi/forniture, è tenuta a verificare la presenza di convenzioni Consip attive che possano soddisfare in toto il fabbisogno ricercato per la medesima categoria merceologica.
Il ricorso a procedure autonome di acquisto fuori convenzione Consip (cd. extra Consip) ha carattere eccezionale ed è possibile, senza incorrere in sanzioni, nei seguenti casi:
- in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
- qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
- laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
L’attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere comunque subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.
A proposito, si suggerisce di mantenere agli atti la prova dell'avvenuta verifica (vedi fac-simile di dichiarazione per l’acquisto extra Consip).
Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo "Procedure di gara per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture" in Sinergie di Scuola n. 44 - Dicembre 2014.