Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti di NoiPA in merito all'applicazione delle addizionali regionali e comunali e come sono riportate nella Certificazione Unica.
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati è prevista una particolare disciplina per la determinazione e il versamento delle addizionali IRPEF, dovute:
- a titolo di acconto (per la sola addizionale comunale);
- a titolo di saldo (per l’addizionale regionale e comunale).
L’addizionale regionale e comunale sono determinate dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno - che avvengono nel mese di febbraio dell'anno successivo - e trattenute dalle retribuzioni corrisposte a partire dal successivo mese di marzo fino al mese di novembre (9 rate di pari importo).
A partire da marzo 2019 fino a novembre, sono state trattenute le addizionali calcolate con riferimento all’anno 2018 e certificate nella CU2019.
Nella CU2020 relativa all'anno 2019 è indicato l'importo a debito delle addizionali regionale e comunale (punti 22, 27, 29), calcolate in sede di conguaglio di fine anno 2019, che saranno trattenute nel corso dell'anno 2020.
Pertanto la CU di ogni anno è riferita ai redditi dell’anno precedente e riporta l’indicazione delle addizionali che saranno trattenute nell’anno in corso (e non quelle trattenute nell’anno precedente).
Nel caso in cui non sia stato possibile procedere con il calcolo delle addizionali in sede di conguaglio (per esempio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e quindi nell'impossibilità di trattenere le addizionali in mancanza di una retribuzione alla data dell'operazione di conguaglio), non sarà indicato alcun importo sulla CU e il versamento dovrà essere effettuato tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso nel campo “Annotazioni” della CU sarà riportata la dicitura “Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conguagli non effettuati e addizionali non calcolate”.