Sinergie di Scuola

Il Miur ha pubblicato importanti chiarimenti interpretativi relativi all'Alternanza scuola lavoro in risposta ai quesiti più frequenti pervenuti dalle Istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stakeholder della scuola.

Li sintetizziamo di seguito:

  • un ente di tipo associativo può offrirsi come struttura ospitante, anche ove fondi la propria attività sul volontariato, a condizione che la struttura presso la quale sono accolti gli studenti costituisca un ambiente lavorativo organizzato, formativo e a norma, dotato dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari, compresa la possibilità di far acquisire agli studenti una adeguata formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • le esperienze di alternanza possano essere programmate anche presso enti, Federazioni sportive, Discipline associate, società o associazioni sportive riconosciute dal CONI. Il requisito del riconoscimento garantisce l’esistenza di capacità organizzative e strutturali minime atte ad assicurare un accettabile livello di qualità dei percorsi di alternanza attivati;
  • non è possibile retribuire consulenti esterni per funzioni di collegamento tra scuola e impresa o struttura ospitante affidate a figure esterne alla scuola. Tale compito è infatti svolto dai Dirigenti scolastici, docenti referenti e/o tutor interni per l’alternanza;
  • non vi sono ostacoli normativi all’utilizzo dei finanziamenti riservati all’alternanza scuola lavoro per l’acquisizione di “pacchetti” offerti da associazioni o enti come supporto alla realizzazione delle attività. Il ricorso ai suddetti “pacchetti”, tuttavia, deve essere attentamente valutato dalla scuola, in relazione al contributo che i servizi dell’ente esterno, pubblico o privato, possa offrire all’organizzazione dei percorsi di alternanza;
  • per gli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione dell’appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di alternanza scuola lavoro potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente;
  • le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dalla legge 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti esterni, nel caso non vi sia la disponibilità di professionalità all’interno della scuola;
  • per gli alunni che nell'a.s. 2016/2017 ripetono la classe quarta, il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente, durante il quarto anno, ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza;
  • uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento;
  • il DSGA può svolgere prestazioni aggiuntive oltre l’orario settimanale di lavoro, come da contrattazione di istituto, in caso di attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti e, vista la particolarità e la specificità della sua funzione, può recuperare l’eccedenza oraria, attraverso lo strumento di flessibilità organizzativa del proprio lavoro, previsto dal CCNL del 2006/09. In alternativa, il DSGA può richiedere un compenso economico calcolato sulle ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di lavoro settimanale e documentate per attività connesse a progetti o attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL 2007 che alimentano il FIS;
  • considerato lo specifico ruolo istituzionale del Dirigente scolastico e l’inserimento dell’alternanza scuola lavoro tra le attività ordinamentali obbligatorie, non è ipotizzabile un compenso specifico legato alla progettazione e al coordinamento dei suddetti percorsi;
  • al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro;
  • gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno), non possono essere impegnati nelle fasce notturne;
  • l’obbligo di dotare gli studenti in alternanza scuola lavoro di dispositivi di protezione individuale ricade sulla struttura ospitante;
  • il riconoscimento dei buoni-pasto agli studenti è una facoltà riservata alla struttura ospitante. Con i fondi stanziati dal Ministero e nei limiti delle risorse a disposizione, per la gestione dei percorsi di alternanza le scuole possono sostenere spese per i trasporti, l’assicurazione, la formazione generale e specifica sulla sicurezza, i pasti, le spese amministrative, lo svolgimento della funzione tutoriale da parte dei docenti. Ovviamente sta alla scuola stabilire le priorità di spesa da coprire con le risorse a disposizione;
  • l’impiego di “badge” o “cartellini-presenza” è ritenuto non soltanto possibile, ma utile ai fini della contabilizzazione delle ore di alternanza in un contesto lavorativo;
  • qualora lo studente, nell’esercizio delle attività oggetto dell’alternanza scuola lavoro, entri in contatto con soggetti terzi e i loro dati, sarà cura della struttura ospitante garantire che vi sia il corretto trattamento dei dati personali. I dati dello studente in alternanza sono tutelati ai sensi della normativa vigente;
  • la copertura assicurativa degli studenti in alternanza scuola lavoro si distingue in copertura antinfortunistica e copertura contro la Responsabilità Civile;
  • gli atti di natura negoziale ritenuti obbligatori ai fini dell’avvio, da parte dell’istituzione scolastica, di una esperienza di alternanza scuola lavoro sono: la convenzione tra scuola e struttura ospitante e il patto formativo con lo studente;
  • non esistono limiti rispetto all’utilizzo del periodo delle vacanze estive per effettuare i tirocini presso la struttura ospitante;
  • è dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento;
  • dall’a.s. 2017/18 tutti gli studenti iscritti nei percorsi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado dovranno avere realizzato il monte ore che la legge 107/2015 ha riservato all’alternanza scuola lavoro: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da svolgere complessivamente nell’arco degli ultimi tre anni;
  • anche i candidati esterni al futuro esame di Stato dell’a.s. 2017/2018 dovranno dichiarare e documentare di avere svolto esperienze di alternanza scuola lavoro o attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato) per il monte ore di riferimento indicato dalla legge 107/2015.

Spese ammissibili

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Miur dichiara ammissibili le seguenti tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti all’organizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e finanziate con le risorse sopra indicate, nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione integrativa nelle materie in cui è prevista:

  1. spese per docenti interni alla scuola per attività di orientamento, docenza, in tutti i moduli didattici inseriti nella programmazione delle attività di alternanza scuola lavoro, svolte in orario eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
  2. spese per esperti esterni per attività di orientamento, docenza, formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi oneri fiscali e contributivi;
  3. spese per docenti tutor interni e referenti per l’alternanza, per attività di progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di alternanza scuola lavoro, eccedente l’orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
  4. spese del personale ausiliario, tecnico e amministrativo per l’impegno legato alla gestione e all’amministrazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, eccedente l’orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
  5. spese per il compenso economico del DSGA calcolato sulle ore effettivamente svolte e documentate oltre il proprio orario di lavoro settimanale, compresi oneri fiscali e contributivi;
  6. compensi per i docenti impegnati nella flessibilità organizzativa e didattica connessa all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
  7. acquisizione di cancelleria, materiale di consumo, stampe di brochure e materiali informativi, fotocopie, materiale di pulizia, acquisto materie prime per consentire esperienze di alternanza presso strutture ospitanti, quote associative per il collegamento a reti di scuole o a piattaforme di impresa formativa simulata;
  8. spese per vitto, alloggio e trasporto allievi e tutor scolastici;
  9. spese per biglietti di entrata a mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi, legati alla fase di orientamento e rendicontazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro;
  10. spese per studenti disabili;
  11. servizi assicurativi in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni) comprese le spese di intermediazione assicurativa, se non formano oggetto di polizza assicurativa già stipulata dalla scuola;
  12. spese generali: utenze, collegamenti telematici, postali, etc..

Vedi anche: Alternanza scuola-lavoro: risultati, obiettivi e problematiche in un incontro al Miur.

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