Sinergie di Scuola

Oltre alle novità di cui abbiamo già dato notizia qualche giorno fa, dalla lettura del testo reperibile sul sito del Governo segnaliamo altri aspetti innovativi in termini di semplificazione degli adempimenti burocratici e di informatizzazione della pubblica amministrazione.

No informativa sulla privacy per i curricula

L’art. 6 prevede alcune modifiche  al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che non è più dovuta l’informativa in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve.

Sempre in tema di privacy, lo stesso art. 6 apporta modifiche anche all’articolo 34 del D.Lgs 196, il cui comma 1-bis è sostituito dai seguenti: "1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B)" ..omissis…

No alla trasformazione da tempo determinato a indeterminato

Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili.

Inoltre, all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”

Nuovo termine per assunzioni, utilizzazioni, assegnazioni e supplenze

Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.

Il riferimento è alla conclusione delle procedure riguardanti Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza, la nomina dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

Decorso tale termine i Dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie.

Carta di Identità Elettronica (CIE)

Con l’introduzione della CIE – che diventa documento obbligatorio di identificazione – si sopprime il limite di età di rilascio della carta d’identità, attualmente fissato in quindici anni, analogamente a quanto previsto dalla disciplina sul passaporto. Vengono inoltre fissate le durate di validità della carta di identità: 3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di età 3‐18 anni e 10 anni per i maggiorenni.

Si stabilisce l’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori a partire dai dodici anni di età e sono disciplinate le modalità di espatrio del minore di anni quattordici munito di carta d’identità (si prevede che debba essere indicato – in un documento vidimato dalla questura o, se redatto all’estero, dall’autorità consolare – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui i minori medesimi sono affidati, in assenza dei genitori).

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