Segnaliamo una nota del M.E.F. (prot. n. 80036 del 12 maggio 2011), con la quale Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli ha segnalato all’U.S.P. di Napoli e alle istituzioni scolastiche della regione alcune problematiche riguardanti la ricostruzione di carriera del personale della scuola.
Dopo aver ricordare il contenuto dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 399/1988 (“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”), il MEF ha rilevato che dall’esame dei decreti di ricostruzione di carriera emerge che di frequente non è indicata la data a decorrere dal quale il dipendente conseguirà il passaggio a una posizione stipendiale successiva per effetto del beneficio introdotto da tale norma.
In tali casi, dovrà essere l’amministrazione dio appartenenza del dipendente che, al realizzarsi del presupposto previsto dalla norma, dovrà comunicare alla Ragioneria la posizione stipendiale spettante, la sua decorrenza e la scadenza alla luce di un’eventuale residua anzianità, ricordando di fare riferimento al decreto di ricostruzione che ha riconosciuto tale beneficio.
Infine, il MEF ricorda che in caso di interruzione o sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per effetto di periodi di aspettativa, provvedimenti disciplinari o altro, le scuole dovranno comunicare l’eventuale variazione della decorrenza della progressione giuridica ed economica.