Con riferimento alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 resta tutto come prima.
Infatti, il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento. Si tratta di una percentuale inferire allo zero, quindi, secondo quanto stabilito dall'ultima legge di stabilità, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
In applicazione della legge, restano pertanto fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione (vai alla tabella allegata alla circolare Inps n. 92 del 27/05/2016).
Sebbene gli importi dell'assegno e i livelli di reddito restino invariati, è comunque necessario presentare una nuova domanda. Per sapere come fare, si rimanda alla lettura del Vademecum "Assegno al nucleo familiare" in Sinergie di Scuola n. 60 - Giugno 2016.