Ogni anno si ripropone la questione delle ore alternative all'insegnamento della religione cattolica. A fare il punto, fornendo indicazioni anche in merito alla nomina dei docenti, è l'Usr Piemonte, con nota 9108 del 27/09/2017.
Le ore alternative all’IRC costituiscono un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
L’insegnamento può essere attribuito a:
a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.
Nelle ipotesi di cui ai punti a) b) e c), i Dirigenti scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe. Nelle ipotesi di stipulazione da parte dell’istituzione scolastica di contratto a tempo determinato con aspirante incluso nella graduatoria d’istituto, il relativo incarico, nelle more dell’aggiornamento e della definitiva approvazione delle predette graduatorie d’istituto per l’a.s. 2017/2018, è conferito fino all’avente diritto.
Possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità.
I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico.
Nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.
Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 07/05/2014 del Ministero dell’economia e finanze, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica.
In ogni caso, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC:
- per la scuola dell’infanzia deve essere effettuata ogni anno scolastico a cura dei genitori;
- per la scuola primaria e secondaria di primo grado, deve essere effettuata dai genitori all’atto dell’iscrizione, pertanto solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo scolastico;
- per la scuola superiore e per i percorsi di istruzione degli adulti è effettuata dallo studente, all’atto dell’iscrizione.
Si può modificare la scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni. Tale diritto dovrà essere esercitato dal genitore (tranne che per la scuola superiore e per i succitati percorsi di istruzione degli adulti dove sarà esercitato dallo studente).
Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere. Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano dell’Offerta Formativa) anche valutando le richieste dell’utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per l’insegnamento delle ore alternative e vengono fissati i criteri per l’individuazione del docente.
Il Dirigente scolastico deve sottoporre all’esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che dipende dalla natura stessa dell’istituzione scolastica.
I docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (scrutini finali, attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di I e II grado che seguono le attività medesime...).