Il 9 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti pubblici e privati.
Tra le novità, una interessa le future mamme: nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, come anche in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
Novità anche per i genitori di bambini con disabilità: per ogni minore con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
E ancora, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca, il decreto prevede che è facoltà discrezionale dell'amministrazione la concessione del congedo per dottorato di ricerca, prevedendo che il congedo possa essere accordato compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione stessa. Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Amministrazione, nei due anni successivi, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa.