Non sono detraibili i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero. La spesa indicata non rientra infatti nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” contemplato nell’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 39/2010, con la quale ha risposto ad alcuni quesiti relativi a deduzioni e detrazioni.
Con la stessa circolare l'Agenzia ha anche chiarito che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto ed all’alloggio. Tali spese sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile non fiscalmente a carico.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato.
Naturalmente, resta fermo l’obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.