Sinergie di Scuola

Con nota 12071 del 2/10/2017 il Miur ha invitato le scuole a rispettare le indicazioni del Garante per la privacy, fornite con nota 10074 del 16/03/2017, con particolare riferimento al curriculum dello studente dell'ultimo anno.

In attesa della rivisitazione dell'intera materia concernente le modalità attuative in ambito scolastico dell'attività di intermediazione in relazione alla disciplina concernente la protezione dei dati personali, il Miur fornisce alcune indicazioni relative riferimento alla pubblicazione dei curricula degli studenti dell'ultimo anno.

Cos’è l’intermediazione

L'intermediazione è l'attività svolta a favorire l'incontro tra la domanda di lavoro, orientamento professionale o attività formative di uno specifico committente e l'offerta disponibile sul mercato.

In particolare, l'intermediazione di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che gli intermediari autorizzati si limitino - a determinate condizioni - a rendere pubblici e gratuitamente accessibili i curricula degli studenti, per almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

Diffusione dei curricula

Ne consegue, in primo luogo, che le scuole non possono disporre d'ufficio la diffusione dei curricula degli studenti, necessitando piuttosto di un'esplicita richiesta da parte dello studente affinché  venga favorito l'incontro tra la sua domanda con le possibili offerte di lavoro.

Pertanto, non possono ritenersi adeguati i meccanismi di adesione all'iniziativa strutturati con la formula del c.d. "opt-out”, in base al quale le scuole rendono noto di procedere alla diffusione dei curricula, salva diversa determinazione dell'interessato.

L'interessato, inoltre, deve essere posto nelle condizioni (e deve esserne pienamente consapevole) di poter, in ogni momento, revocare la sua richiesta con l'effetto di fermare l'ulteriore diffusione, da parte delle scuole, dei suoi dati personali. Ciò, ferma, ovviamente, restando la legittimità delle operazioni di trattamento effettuate prima della revoca.

La richiesta dell'interessato costituisce una vera e propria manifestazione di volontà. Come tale, in analogia a quanto previsto per il consenso, affinché possa considerarsi valida e consapevole, è necessario che sia preceduta da un'idonea informativa sul trattamento dei dati personali e che sia libera, specifica e, come detto, revocabile (art. 23 del Codice).

Le scuole, quindi, devono - nelle modalità e con gli strumenti più adeguati - fornire idonea informativa in ordine al trattamento di dati personali effettuato nell'esercizio dell'attività di intermediazione, ai sensi dell'art. 13 del Codice.

La diffusione dei dati personali degli studenti può concernere unicamente determinate categorie di informazioni, quelle cioè c.d. curriculari relative, quindi, alla carriera di studio e alle esperienze lavorative dello studente. A tal fine può tenersi conto dello schema di curriculum vitae predisposto in allegato al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011.

Conservazione dei dati

Con riferimento ai tempi di diffusione del curriculum vitae dello studente, costituisce un principio generale della protezione dei dati personali, quello di proporzionalità, in base al quale, tra l'altro, i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo quanto previsto dall'art.11, comma 1, lett. e) del Codice.

Tempo di pubblicazione

La pubblicazione di dati personali degli studenti è consentita soltanto per il tempo necessario e appropriato rispetto all'obiettivo perseguito. Tale lasso di tempo, nel caso in esame, è espressamente individuato dalla legge in "almeno 12 mesi". Quindi, che gli intermediari possono diffondere i dati per un periodo di tempo superiore solo su esplicita richiesta del soggetto interessato.

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