Il decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98, contiene numerose misure di semplificazione. Tra queste, una riguarda il Durc, la cui validità passa da 90 a 120 giorni. Nel corso dei 120 giorni di validità, il Durc può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
Nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il documento unico di regolarità contributiva è necessario:
- per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”;
- per l’efficacia dell’aggiudicazione del contratto;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.
Dopo la stipula del contratto, il Durc deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido e utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo.
Un’eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo Durc.
Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. L'art. 31 ribadisce che il documento di regolarità contributiva è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
Il decreto prevede anche che, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato,dagli enti preposti al rilascio, mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.