Sinergie di Scuola

Nella GU Serie Generale n.323 del 31/12/2020 è stato pubblicato il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”. Si tratta del cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, contenente anche alcuni slittamenti di termini di interesse per le scuole e il personale.

In particolare, l’art. 5 prevede proroghe di termini in materia di istruzione.

Concorso per docenti di religione

Il Ministero, entro l’anno 2021 (quindi non più il 2020), è autorizzato a bandire, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 (prima era 2022/2023).

Concorso dirigenti tecnici

Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2021 (non più 2020), a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successive proroghe, e comunque per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Personale ATA

Viene rinviata al 1° marzo 2021 l’assunzione alle dipendenze dello Stato in qualità di collaboratore scolastico, previa procedura selettiva, del personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. A tal fine viene modificato l’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 69/13.

Edilizia scolastica

Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 31 dicembre 2014 è prorogato al 28 febbraio 2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2021, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

Organi collegiali, sedute del GLO e pareri CSPI

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le seguenti disposizioni:

 

  • l’art. 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’articolo 40 del testo unico della scuola (DLgs 297/94). (allegato 1 punto 10).
  • la norma (articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. (allegato 1 punto 17).
  • la norma (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’Istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. (allegato 1 punto 18).

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83 del Decreto Legge Rilancio (DL 34/20) (allegato 1 punto 13).

 

Lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni

 

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni (Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34) secondo cui

 

  • le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità
  • il Ministero della Pubblica Amministrazione con uno o più decreti può stabilire criteri e fissare principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.

 

(allegato 1 punto 32).

 

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