Con la nota prot. n. 1904/2016 il Miur ha riepilogato le funzionalità della nuova procedura su SIDI per la gestione delle denunce di infortunio all'Inail.
In particolare, la nuova procedura riguarda la nuova modalità di gestione del numero registro di infortuni, la dismissione della funzione di produzione del modulo della pubblica sicurezza, il cui invio alla autorità della pubblica sicurezza non è più obbligatorio per il datore di lavoro dopo il D.lgs 151/2015, le nuove modalità di gestione dei dati della certificazione medica a corredo della denuncia di infortunio, l'adeguamento della produzione del file modulo del Datore di Lavoro relativo alla denuncia di infortunio.
Di seguito i dettagli dei singoli interventi.
Nuova Gestione numero registro Infortuni
Il D.Lgs. 151/2015 ha reso non più obbligatoria la gestione del numero denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro. A tal fine, in fase di inserimento di una nuova denuncia di infortunio, sarà automaticamente creato dal sistema un numero identificativo MIUR che caratterizzerà la denuncia all'interno del SIDI e servirà per le consuete funzioni di ricerca e stampa. Sarà invece in carico all'ente assicurativo creare e gestire il numero registro di infortunio che, sarà restituito e visualizzato nelle funzioni SIDI, insieme all'usuale "Numero Denuncia-Comunicazione di Infortunio", a seguito del buon esito dell'invio in cooperazione applicativa.
Nel caso fosse necessario consultare denunce pregresse (ante D.Lgs. 151/2015), sarà sempre possibile interrogare le funzioni di ricerca e stampa inserendo nel nuovo campo "Identificativo MIUR" il numero registro di infortuni che caratterizzava in SIDI la denuncia. Per queste denunce, il modulo del datore di lavoro che sarà prodotto e visualizzato, sarà coerente con la vecchia gestione (non riporterà ovvero le nuove informazioni relative ai riferimenti dei certificati medici e conserverà la pregressa gestione del numero registro di infortuni visualizzando quello prodotto dal SIDI).
Modulo per la Pubblica Sicurezza
Il comma 1, lettera c), dell'art. 21 del decreto legislativo 151/2015 ha modificato l'art. 54 del d.p.r. n. 1124 del 1965 ponendo a carico dell'INAIL l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento. A tal fine l'ente assicurativo non esporrà più, tramite cooperazione applicativa, il servizio per la stampa del modulo per la pubblica sicurezza, e non sarà quindi più disponibile la funzione "Stampa Denuncia su Modulo per la P.S." al percorso SIDI Denunce di Infortunio INAIL - Consultazione Denunce di Infortunio - Stampe, sia per le nuove che per le pregresse denunce di infortunio.
Nuova modalità di gestione dati certificazione medica
Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio. La certificazione medica, infatti, è acquisita dall'ente assicurativo direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia.
Resta fermo per il datore di lavoro l'obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma. In attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla "data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore". A tal fine, la sezione SIDI - Gestione Denunce Di Infortunio - Descrizione Infortunio è stata aggiornata nella parte relativa ai certificati medici con l'inserimento di due nuovi campi "Identificativo certificato" e "Data rilascio del certificato". È stato anche modificato il campo "Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto...." che non si riferirà più al ricevimento del certificato ma al ricevimento dei riferimenti relativi alla certificazione medica.
In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all'INAIL), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici. In questo caso, nella stampa del modulo datore di lavoro sarà riportato, in caso di invio con esito positivo, nella sezione relativa al certificato la seguente precisazione "Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all'istituto".
Nel caso in cui i dati "identificativo certificato" e "data rilascio" non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell'Istituto assicurativo, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.
Seguirà un secondo adeguamento che consentirà, mediante la fruizione di una nuova funzione SIDI, la consultazione degli estremi dei certificati medici registrati nella banca dati di INAIL.