Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi sono detraibili entro il limite annuo di 400 euro per alunno o studente.
Lo precisa la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E pubblicata oggi, che fornisce chiarimenti sulla detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuale non superiore a 400 euro per alunno o studente. Sono escluse dal beneficio le spese relative al servizio di trasporto scolastico.
Il documento di prassi precisa che la detrazione - per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente - delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione è ammessa anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola. Infatti, questi servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica e, quindi, sono diretti ad agevolare le spese per la frequenza stessa. Le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando questo servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Non sono detraibili, al contrario, le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. La detraibilità delle spese di scuolabus potrebbe risultare discriminatoria rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.