Nella circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 sono contenuti alcuni importanti chiarimenti circa le spese per le quali è possibile fruire delle detrazioni Irpef.
Dopo aver illustrato le novità recentemente introdotte dal D.L. n. 70/2011 in materia di detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e l'abolizione della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, l'Agenzia risponde ad alcuni quesiti circa la destrazione delle spese mediche.
In particolare, chiarisce che "la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, nel fornire chiarimenti sulle condizioni per la detrazione delle spese sostenute per i dispositivi medici, non pone vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibile beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/E del 2011".
Inoltre, ad un contribuente che chiedeva della possibilità di detrarre anche l'iscrizione in palestra, l'Agenzia ha risposto che "la spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato".
Per gli ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura del testo integrale della circolare.