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Le detrazioni per i familiari a carico sono regolate dall'art. 12 TUIR e si applicano a tutti i componenti del nucleo familiare che non dispongono di un reddito lordo annuo superiore a 2.840,51 €.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico il coniuge (non separato legalmente o di fatto), i figli (anche adottivi o affidati) e gli altri familiari conviventi (genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).

Le detrazioni sono calcolate utilizzando coefficienti diversi a seconda del soggetto a carico e prevedono riduzioni dell'IRPEF in misura progressiva.

Ai sensi del Decreto Legge n. 70 del 13/05/2011, non sussiste più l'obbligo per i lavoratori dipendenti di comunicare annualmente i dati delle detrazioni per familiari a carico al sostituto d'imposta, mentre resta invariato l'obbligo di comunicare variazioni dei familiari a carico.

Per richiedere le detrazioni e usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa in fase di dichiarazione dei redditi è disponibile su NoiPA il servizio self service "Detrazioni familiari a carico", attraverso la quale si può visualizzare l'elenco delle detrazioni presentate precedentemente per anno di interesse ed inoltrare una nuova richiesta di detrazione. L'inserimento di una domanda di detrazione sostituisce, a partire dal mese di decorrenza scelto, la precedente comunicazione inviata, se presente.

Il dipendente, dopo essersi autenticato al portale con le proprie credenziali (codice fiscale e password o Carta Nazionale dei Servizi), può accedere al servizio selezionando, dal menu Servizi Disponibili, la voce Detrazioni familiari a carico.

Per inserire una nuova detrazione è necessario disporre del nome, cognome e codice fiscale di ogni familiare a carico che si vuole inserire. La procedura guidata richiede l'inserimento dei dati anagrafici di tutti familiari a carico precedentemente indicati con il relativo grado di parentela. Al termine dell'inserimento, viene prospettato il riepilogo dei dati inseriti, per la verifica e la relativa conferma. Una volta confermati i dati e selezionato il pulsante "Avanti", il sistema procede all'invio del modulo al sostituto d'imposta, generando un numero di protocollo associato a tale dichiarazione. E' possibile verificare in ogni momento lo stato della richiesta con il relativo dettaglio accedendo alla voce "Detrazioni familiari a carico" e selezionando l'opzione "Elenco segnalazioni".

Alcune faq

Cosa si intende per "effetto coniuge" e in quali casi si applica?

Per "effetto coniuge" si intende la detrazione a cui si ha diritto per il primo figlio  a carico in mancanza di uno dei genitori, a causa di decesso dello stesso, o nel caso di figlio naturale non riconosciuto,  ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o se il coniuge non è piu' in vita . Non si ha invece diritto a tale detrazione quando il genitore è separato o divorziato. L'esistenza in vita dell'altro genitore  impedisce infatti la possibilità di usufruire di tale detrazione (Agenzia delle Entrate - Circolare del 14/06/2001 n. 55).  

Quando sono regolarizzate le detrazioni per familiari a carico non applicate su cedolini già liquidati?

Le detrazioni per familiari a carico, sia nel caso di somme a credito che di somme a debito, vengono regolarizzate in fase di conguaglio fiscale.

È possibile per i Supplenti Brevi comunicare le detrazioni per i familiari a carico?

Si. I Supplenti Brevi possono comunicare al sistema le detrazioni per i famigliari a carico utilizzando l'apposita funzione self service, disponibile nell'Area riservata del portale NoiPA.

Fonte: https://noipa.mef.gov.it

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