In conclusione dell'anno scolastico, i Dirigenti scolastici sono impegnati, in particolar modo quest'anno con il piano straordinario di assunzioni, in tutta una serie di adempimenti concernenti il personale docente neoassunto.
Innanzitutto, il Dirigente deve presentare al Comitato di valutazione una relazione per ogni docente, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle attività di tutoring, della visita didattica effettuata e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere (vedi scheda per la redazione della Relazione del D.S. al Comitato di valutazione).
Inoltre, deve procedere alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, tenendo conto dei criteri illustrati nell’art. 4 e della documentazione di cui all’art. 5 del citato D.M. 850 e del parere del Comitato (vedi format per la valutazione del periodo di formazione e di prova).
Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.
Segue l'emissione di motivato provvedimento di conferma in ruolo in caso di giudizio favorevole o di motivato provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova in caso di giudizio sfavorevole.
Per quanto concerne la tempistica di tali adempimenti, il D.M. 850/2016 stabilisce che il Comitato di valutazione è convocato dal Dirigente scolastico nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di Stato - e la conclusione dell’anno scolastico, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
Nel caso di docenti che abbiano differito la presa di servizio al 1° luglio 2016, il colloquio dovrà essere svolto entro il 30 giugno 2016. I Dirigenti scolastici interessati dovranno quindi convocare il Comitato di valutazione in tempo utile, vista la necessità di completare la procedura istruttoria prima della scadenza del contratto a tempo determinato in essere. A proposito si precisa che il parere del Comitato può essere espresso anche senza l'effettuazione del colloquio. Infatti, l'art. 13, comma 2, del suddetto D.M. 850/2016 prevede che "L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta".
Infine, il Dirigente scolastico della scuola di titolarità giuridica, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, dovrà emanare il provvedimento di conferma (o di mancata conferma) in ruolo.
Il provvedimento deve essere adottato e comunicato all'interessato, a cura del Dirigente scolastico, entro il 31 agosto. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.
A tale proposito, proponiamo per gli abbonati STANDARD ed ESTESO un fac-simile di conferma in ruolo per i docenti neoassunti che hanno superato il periodo di formazione e prova.
Informazioni sul pre-abbonamento all'.a.s 2016/2017.