Il MI ha reso disponibile la pagina dedicata agli esami di Stato del I e II ciclo di istruzione.
Sulla pagina sono pubblicate anche alcune FAQ.
FAQ I ciclo
L’elaborato è oggetto di una valutazione separata?
No; spetta alle commissioni d’esame, ai sensi dell’articolo 4 comma 1, la definizione dei criteri di valutazione della prova d’esame, comprensiva dell’elaborato.
Come si calcola la media tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame, prevista dall’articolo 4 comma 2 dell’OM 52/2021?
Si tratta di una media aritmetica tra i due voti; è esclusa la possibilità di effettuare una media ponderata.
FAQ II ciclo
L’articolo 10, comma 1 lettera a) dell’OM 53/2021 prevede che il documento del consiglio di classe indichi: “l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio”. È necessario indicare accanto all’argomento anche il candidato cui esso è stato assegnato?
No, gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati.
Quali sono i requisiti di ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo per l’anno 2020/2021 per i candidati interni?
Per l’ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quanto al requisito della frequenza “per almeno tre quarti del monte ore personalizzato”, i collegi docenti possono prevedere deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Per quest’anno si prescinde invece dal possesso degli altri due requisiti previsti dal Decreto legislativo 62/2017, ossia dalla partecipazione alle prove INVALSI e dallo svolgimento delle attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).
Nell’effettuare l’eventuale integrazione del credito prevista dall’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 per le classi quarte a.s. 2019/2020, è possibile rivedere le medie dei voti di ammissione quali risultano dai tabelloni finali dell’anno scolastico 2019/2020?
No, questa revisione non è possibile poiché, diversamente da quanto avviene nel caso della sospensione di giudizio in presenza di carenze formative, gli studenti non sono stati sottoposti a verifiche ai sensi del DM 80/2007 e dell’OM 92/2007 né vi è stata integrazione dello scrutinio finale. Lo scrutinio finale è dunque quello svolto a giugno 2020.
Qual è il ruolo del docente di riferimento per l’elaborato, che i consigli di classe assegnano a ciascuno studente?
Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso.
L’elaborato deve essere assegnato anche ai candidati esterni?
Sì, l’elaborato deve essere assegnato a tutti i candidati, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 18 dell’ordinanza. La designazione del docente di riferimento per l’elaborato da parte del consiglio di classe è invece prevista solo per gli studenti della classe.
L’elaborato ha un proprio peso nella griglia di valutazione della prova orale?
No, nessuna delle parti in cui si articola il colloquio ai sensi dell’articolo 18 è oggetto di specifica valutazione separata. Tutti gli indicatori della griglia di valutazione della prova orale allegata all’ordinanza sono trasversali.
Come si procede nel valutare le prove specifiche dei percorsi Esabac e Esabac-techno e dei percorsi a opzione internazionale, di cui all’articolo 19 dell’OM 53/2021?
Tali prove, sostenute ai fini del conseguimento del Baccalauréat o della specifica attestazione, sono oggetto di distinta valutazione in ventesimi, per la quale le commissioni possono predisporre apposite griglie di valutazione. Si precisa che della valutazione di tali prove si tiene conto anche nell’ambito della valutazione generale del colloquio, riconducendo l’accertamento delle competenze linguistico-comunicative e delle conoscenze e competenze specifiche agli indicatori della griglia di valutazione della prova orale. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica tra la valutazione ai fini del Baccalauréat / attestazione dei percorsi internazionali e la valutazione complessiva del colloquio d’esame.
Il colloquio prevede una parte specifica dedicata all’Educazione civica?
Nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline; perciò la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire sia nell’elaborato, sia in qualunque altra fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica.
Quali misure è possibile adottare per gli eventuali candidati esterni con disabilità o DSA?
La commissione può utilizzare gli strumenti compensativi ritenuti funzionali allo svolgimento della prova d’esame, sulla base dell’analisi della documentazione allegata alla domanda d’esame o comunque prodotta dal candidato esterno con disabilità o DSA.
Quest’anno i Presidenti di Commissione dovranno redigere una relazione specifica, a conclusione dei lavori d’esame?
Sì, I presidenti di commissione saranno chiamati a redigere una relazione specifica, contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, mediante l’utilizzo di un form disponibile sull’applicativo “Commissione web”, precompilato nella parte amministrativa e strutturato in prevalenza con campi chiusi. Nel caso in cui non sia assolutamente possibile utilizzare “Commissione web”, il form potrà essere richiesto alla Struttura tecnica Esami di Stato.
La griglia di valutazione (allegato B all’OM) deve essere obbligatoriamente adottata?
Sì. Può essere esclusivamente adattata, dove necessario, al PEI e al PDP.
Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, per quelle di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno e per le sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca è previsto un tempo aggiuntivo di svolgimento del colloquio d’esame?
Sì, è previsto. A tale proposito si segnala che nel comma 9 dell’articolo 19 dell’OM 53/2021 è presente, per mero errore materiale, il riferimento all’articolo 20 anziché all’articolo 18 della stessa ordinanza.