Nel n. 117 - Marzo 2022 di Sinergie di Scuola abbiamo approfondito il caso di un DSGA condannato, per peculato e falso in atto pubblico, per aver formato falsi mandati di pagamento, ovvero mandati di pagamento corredati da falsi giustificativi, in alcuni casi iniziali in concorso con il Dirigente scolastico, nei successivi traendo in inganno quello medio tempore subentrato.
Nel caso commentato la Corte di Cassazione aveva deciso che, poiché della gestione del denaro dell’Istituto scolastico si occupava il DSGA, che emetteva e firmava i mandati di pagamento poi controfirmati dai Dirigenti scolastici succedutisi nel tempo, fosse irrilevante che questi ultimi, laddove non correi, non avessero esercitato un reale controllo sul contenuto dell’atto dispositivo, per essere stati indotti in errore dal DSGA che si era occupato della fase istruttoria procedimentale, sottoponendo alla firma i titoli falsi.
Il fatto che il successivo Dirigente fosse stato ritenuto esente da responsabilità penale portava a chiudere l’articolo con due interrogativi:
- Esclusa la responsabilità penale, il Dirigente scolastico, in un caso come quello descritto, è esente da altre forme di responsabilità?
- Qual è il ruolo del DSGA negli Istituti scolastici?
A questi due interrogativi risponde Marco Lucarelli nel n. 118 - Aprile 2022 di Sinergie di Scuola.
L'articolo riepiloga in particolare ruoli e responsabilità delle due figure apicali della scuola per quanto concerne la gestione contabile.
COME ABBONARSI
LE FORMULE DI ABBONAMENTO E L'OFFERTA DSGA
VEDI ANCHE: Pacchetti Segreteria "Amministrazione + Contabilità": 130 modelli