Le istituzioni scolastiche, in quanto titolari di conti presso la Banca d'Italia, dovranno utilizzare il modello "F24 Enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013, per il versamento dell’Iva alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, della legge di Stabilità 2015 (cd. split payment).
La precisazione è contenuta nell’attesa nota prot. n. 2110 del 6/02/2015, con la quale finalmente il Miur spiega alle scuole non solo che sono ricomprese tra le amministrazioni interessate dalla norma (sul punto c’era infatti molta confusione), ma anche come effettuare il versamento.
L’Iva dovrà essere pagata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando l'apposito codice tributo. L'Iva potrà essere versata, entro il suddetto termine, con le seguenti modalità:
- con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile;
- con un versamento cumulativo dell'Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Le istituzioni scolastiche, già entro il 16 febbraio, potranno versare l'Iva divenuta esigibile nel mese di gennaio. Il decreto del Mef ha inoltre previsto per le sole Amministrazioni Centrali dello Stato, nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, l'accantonamento delle somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che dovrà pertanto avvenire entro il 16 aprile 2015.
Nei confronti delle pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali (es. istituti agrari e alberghieri) è poi previsto l'obbligo di annotare le relative fatture nel registro, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In tali casi "l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre".
Infine, in caso di verifiche o controlli, le istituzioni scolastiche devono mettere a disposizione la documentazione utile, tra cui le fatturazioni elettroniche, per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'Iva dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento, fermo restando il monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati che, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni contenute nelle fatture elettroniche e nei predetti versamenti.