Sinergie di Scuola

In seguito alle segnalazioni relative ai requisiti di ammissione, ai titoli conseguiti e servizi svolti presso scuole paritarie, l'Ust di Milano ha fornito alcune interessanti indicazioni.

Nella fase di costituzione delle graduatorie di istituto si possono verificare differenti tipologie di errori. L’errore può essere imputabile:

  • all’Amministrazione (erronea valutazione dei titoli o un erroremateriale)
  • all’aspirante (attraverso la presentazione di dichiarazioni non veritiere o errate oppure dolosamente false).

Per quanto attiene la seconda tipologia di errore e la validità dei dati e i controlli da effettuare, i riferimenti sono:

  • art. 7 del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017;
  • art. 8, c. 5, “Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.”
  • art. 21 nonies della legge 241/1990 e successive modificazioni in relazione all’esercizio del potere di autotutela.

Sulla conferma dell’applicabilità dell’autotutela, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 622/2008 ha previsto che: ”Il potere esercitato da parte dell’Amministrazione scolastica come forma di autotutela deve ritenersi egualmente legittimo, in quanto svolto alla stregua della premessa di fatto relativa ad un servizio espletato dall’interessato senza il possesso dei necessari requisiti, ove l’interesse pubblico al ripristino della legalità va valutato, come evidenziato dalla Amministrazione appellata, in relazione anche alla tutela degli altri aspiranti alla utile posizione in graduatoria, pregiudicati dall’inserimento di soggetti privi dei necessari requisiti." In ogni caso, la circostanza che le graduatorie per il conferimento di supplenze acquistino il carattere della definitività una volta decorso il termine per provvedere sui reclami proposti avverso graduatorie provvisorie non implica affatto che esse acquistino il carattere della irretrattabilità e non ammettano in base ai principi generali l’esercizio del potere di autotutela.

Con la sentenza n. 1217 del 13 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha esaminato il legame tra gli elementi acquisiti dall’Amministrazione e l’esercizio del potere di autotutela.

Le conseguenze per il candidato sono quelle previste dall'art. 8 c. 2 e c. 4 del D.M. n. 640/2017: “L’Amministrazione dispone l’esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.”

Il comma 4 aggiunge che “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Pertanto, le istituzioni scolastiche, per la verifica sul conseguimento del diploma, sono invitate a contattare e ad ottenere il riscontro dalla scuola paritaria nella quale è stato conseguito il titolo. Nel caso di cessazione della scuola paritaria occorre contattare l’Ambito Territoriale competente per individuare la scuola statale presso la quale sono stati depositati gli atti.

Per quanto attiene la verifica dei titoli di servizio, potrà essere richiesto all’INPS, tramite PEC, la conferma della regolarità del versamento contributivo in relazione al servizio svolto presso scuole paritarie.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere dell’aspirante supplente ATA occorre:

  1. dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria nel caso in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per l’ammissione; preliminarmente dovrà essere comunicato l’avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 8 della legge 241/1990;
  2. risolvere il contratto di lavoro stipulato;
  3. dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato;
  4. segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica ai fini della valutazione del dolo e l’accertamento della falsità della dichiarazione non veritiera, falsità che costituisce una fattispecie penalmente rilevante.
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