Il Ministero ha pubblicato il D.M. 89 del 21/05/2024, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027.
Le domande, in particolare, possono essere di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento.
Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente.
Le domande dovranno essere presentate tramite POLIS Istanze on-line dal 28 maggio al 28 giugno 2024.
Titolo di studio richiesto per i vari profili
Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
A) Assistente Amministrativo:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
B) Assistente Tecnico:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
C) Cuoco:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti professionali per l’indirizzo “Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera” articolazione “enogastronomia” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
D) Infermiere:
- laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
E) Guardarobiere:
- diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
F) Operatore dei servizi agrari
- attestato di qualifica professionale di:
- operatore agrituristico;
- operatore agro industriale;
- operatore agro ambientale;
- operatore agro alimentare;
- certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
G) Operatore scolastico
- attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
in alternativa
- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
H) Collaboratore Scolastico:
- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione; diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Valutazione di titoli culturali e di servizio
Al decreto sono allegate le tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio riferiti ai vari profili.
Si tratta dell'allegato A, contenente anche alcune avvertenze e delle note finali.
Indicazioni per le scuole
L'articolo 9 si occupa della procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti. Le istituzioni scolastiche debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di convocazione che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a. se totalmente inoccupati;
b. se parzialmente occupati;
anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento.
In questo senso, è essenziale che ciascuna istituzione scolastica, all'atto della stipula del contratto con il supplente e della presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza al fine di acquisire a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
Il successivo articolo 10 concerne invece criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui sopra, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, tramite posta elettronica ordinaria istituzionale o privata (PEO).
L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
- i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, tale comunicazione deve inoltre contenere:
- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda l'indirizzo di posta elettronica (PEO o PEC).