Sulla G.U. dell`8/04/2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 22 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato.
Il decreto entra in vigore il 9 aprile.
Esami di Stato e valutazione dell'anno scolastico 2019/2020
L’art. 1 prevede che una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione potranno prevedere, per l'anno scolastico in corso, specifiche misure relativamente alla valutazione degli alunni e allo svolgimento degli esami di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione, tenendo conto di alcuni aspetti dettagliati nel decreto.
Recupero a settembre
In merito a coloro che hanno delle insufficienze, le ordinanze definiranno anche le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dovrà tenere conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
Rientro prima e dopo il 18 maggio
L’art. 1 presenta poi due scenari temporali, il primo dei quali parrebbe già escluso per via dell’attuale situazione epidemiologica che non consentirebbe il rientro a scuola:
Rientro a scuola entro il 18 maggio con possibilità di svolgere gli esami in presenza > le ordinanze disciplineranno:
- i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti nell’a.s. successivo
- le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni
- le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
- le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché tale prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità.
Rientro a scuola dopo il 18 maggio o impossibilità di svolgere gli esami in presenza per ragioni sanitarie > le ordinanze disciplineranno, oltre alle misure di cui sopra:
- le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, compresi gli scrutini finali
- la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto anche di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni
- l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
- la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio.
Studenti con disabilità, DSA e BES
Per gli studenti con disabilità, DSA e BES saranno previsti specifici adattamenti.
Ammissione agli esami di Stato
In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 62 del 2017:
- per la scuola secondaria di I grado, non è più necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (art. 5, comma 1), non si rischia la bocciatura in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline per la scuola secondaria di I grado (art. 6), lo svolgimento delle Prove Invalsi non sono più requisito di ammissione all’esame del I ciclo (art. 7, comma 4), neanche per i candidati esterni (art. 10, comma 6)
- per la scuola secondaria di II grado non sono più necessari i requisiti di cui all’art. 13, comma 2, e art. 14, comma 3, ultimo periodo, vale a dire:
- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI (anche per i candidati esterni)
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (anche per i candidati esterni)
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
ATTENZIONE: Nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio si terrà conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO ex ASL) costituiranno comunque parte del colloquio d’esame.
Candidati esterni
Per i privatisti è previsto lo svolgimento dell’esame preliminare in presenza,
al termine dell'emergenza epidemiologica. Per l’esame di Maturità dovranno attendere la sessione straordinaria di settembre, con stessa configurazione delle prove previste per i candidati interni.
Istituzioni scolastiche all’estero
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze del M.I. alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
Avvio dell'anno scolastico 2020/2021
L’art. 2 prevede che una o più ordinanze del M.I. potranno adottare determinate misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
In particolare il Ministero dell’Istruzione potrà:
- ridefinire, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la data di inizio delle lezioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
- adattare e modificare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;
- confermare (se non si rientra il 18 maggio) per l'anno scolastico 2020/2021, i libri di testo adottati per il corrente anno scolastico.
Didattica a distanza e lavoro agile
In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei Dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.
Graduatorie
Tutto rimandato al prossimo anno per l’aggiornamento delle graduatorie.
Infatti, l’art. 2 prevede che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di costituzione delle graduatorie di istituto sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il
conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, compresi i relativi elenchi aggiuntivi, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno.
L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avverrà nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
Periodo di formazione e prova
In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, saranno sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.
Viaggi di istruzione e gemellaggi
Resta confermata, per tutto l'anno scolastico 2019/2020, la sospensione di viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Parere del CSPI
Ai sensi di quanto previsto all’art. 3, fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (quindi fino al 31 luglio) il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI dovrà rendere il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.
Per i provvedimenti già trasmessi, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine decorre dal 9 aprile.
Altre misure
I successivi articoli concernono:
- art. 4 Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego
- art. 5 Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia
- art. 6 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
- art. 7 Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
- art. 8 Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria
- art. 9 Entrata in vigore.