Sinergie di Scuola

Il rinvio è stato stabilito dal Dpcm del 12 maggio che concede più tempo in previsione del periodo festivo
Contribuenti in ferie e il Fisco ne tiene conto.

L’articolo 3 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 12 maggio scorso ha stabilito lo spostamento al 20 agosto delle scadenze ricadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto stesso. Ma il 20 agosto è sabato. Il giorno da cerchiare sull’agenda dei contribuenti è lunedì 22.

Passano alla stessa data anche le “naturali” scadenze del 31 luglio, che quest’anno cade di domenica e si giova dell’effetto “trascinamento” della proroga.

Proroga estiva, ma non per tutti

Le uniche eccezioni riguardano i versamenti risultanti da Unico 2011 (compreso il primo acconto per il 2011), dovuti dalle persone fisiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche “interessati” dagli studi di settore, e la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva per coloro che hanno scelto il regime della cedolare secca. Per questi adempimenti, se non effettuati entro il 6 luglio, resta ferma la scadenza del 5 agosto se si vuole sfruttare la seconda “chiamata”, nei successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40%.

“Effetto domino” sulle scadenze del 31 luglio

I contribuenti che avrebbero dovuto adempiere a obblighi fiscali entro la scadenza del 31 luglio quest’anno avranno più tempo, dal momento che il termine previsto cade di domenica e, in virtù della “proroga ferragostana” accordata con il Dpcm del 12 maggio, slitta anch’esso al 22 agosto.

Queste le principali scadenze per le quali si ingenera l’“effetto domino":

  • invio telematico del modello 770, semplificato e ordinario, da parte dei sostituti d’imposta
  • versamenti derivanti da Unico 2011 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per il pagamento rateale delle imposte
  • versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno da parte degli enti non commerciali
  • invio telematico degli elenchi Intra-12, relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno, da parte degli enti non commerciali e degli agricoltori esonerati
  • invio della comunicazione telematica (riguardante il mese di giugno e il 2° trimestre 2011) da parte dei soggetti Iva che hanno rapporti commerciali con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list”
  • invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di giugno
  • versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di giugno da parte delle imprese di assicurazione.

Chiamata generale in cassa il 22 agosto

Il 22 agosto diventa il “fiscal day” anche per tutti gli adempimenti con scadenza ricadente nell’arco dei primi 20 giorni del mese.

Vengono dunque chiamati in cassa o devono assolvere gli adempimenti fiscali anche:

  • le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011 (scadenza ordinaria 16 agosto)
  • i contribuenti Iva (mensili e trimestrali) che devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio o per il secondo trimestre 2011 e quelli che devono assolvere i diversi adempimenti previsti entro il quindicesimo giorno del mese (registrazione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, invio del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di luglio, emissione e registrazione delle fatture differite riguardanti beni consegnati o spediti nel mese di luglio)
  • coloro che si avvalgono del ravvedimento per i versamenti di imposte e contributi non effettuati o effettuati in misura insufficiente, entro il 18 luglio
  • i sostituti d’imposta che devono versare le ritenute operate nel mese di luglio
  • le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che hanno operato ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese di luglio
  • le banche e le Poste Italiane Spa che devono versare la ritenuta eseguita sui bonifici effettuati nel mese di luglio all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che danno luogo a oneri deducibili e detrazioni d’imposta del 36 e 55 per cento
  • gli enti, pubblici e privati, che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui, che devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno e la rata del canone Rai per conto dei pensionati che hanno presentato la richiesta di rateizzazione entro lo scorso 15 novembre
  • coloro che esercitano attività di intrattenimento che devono provvedere al versamento dell’imposta riguardante le attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio.

Fonte: www.fiscooggi.it

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