È stata registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011, Registro 6 foglio 217, la Circolare del 15 aprile 2011, n. 12 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato fornisce indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni previste dall’art. 9 del D.L. 78/2010, relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove richiamate.
In particolare, la circolare richiama il comma 23 che nel primo periodo stabilisce che per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
“Ferma restando la non utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici dell’intero triennio 2010/2012 - precisa la circolare - , si evidenzia comunque la possibilità di intervenire sugli effetti della norma in esame ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8, comma 14, e all’art. 9, commi 1 e 23, ultimo periodo, del decreto legge in esame, come modificato in sede di conversione”.
Si rimanda al testo integrale della circolare per gli ulteriori approfondimenti.