Nell’individuare il Contratto nazionale di lavoro da applicare al personale impiegato nell’appalto, la Stazione appaltante è tenuta a seguire la metodologia indicata dal Codice dei contratti pubblici e dal recente Correttivo, verificando, in particolare, la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto con le prestazioni dedotte nell’appalto.
La corretta individuazione, nel bando di gara, del contratto collettivo applicabile, stante l’obbligo per l’operatore economico che adotti un diverso CCNL di dimostrare l’equivalenza delle tutele, risponde alla finalità di garantire che al personale impiegato nell’appalto siano riconosciute le giuste tutele economiche e normative, e che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati.
Lo ha chiarito Anac con il parere di precontenzioso n. 75 approvato dal Consiglio dell’Autorità del 3 marzo 2025, e recepito dalla stazione appaltante che ha provveduto ad annullare in autotutela gli atti di procedura di gara come richiesto da Anac.
L’atto dell’Autorità, di particolare importanza perché riguarda l’applicazione corretta del correttivo del Codice appalti in materia di contratto nazionale, faceva riferimento ad una gara di servizio di trasporto sanitario secondario nonché di servizio di trasporto materiale biologico, per un periodo di vigenza del contratto di 36 mesi, con importo a base di gara di 7.963.874,98 euro, da parte della stazione appaltante ASST Melegnano e della Martesana.
“La ratio che sorregge gli obblighi normativamente imposti dall’articolo 11 del Codice appalti, tanto sulla Stazione appaltante (individuazione negli atti di gara del CCNL applicabile) quanto sull’operatore economico (dimostrazione, in caso di applicazione di un diverso CCNL, che siano garantite tutele normative ed economiche equivalenti) è da ricercarsi nella duplice volontà del legislatore di apprestare un’adeguata tutela ai lavoratori impiegati nell’appalto e di garantire la corretta esecuzione della commessa”, scrive Anac nella delibera di precontenzioso. “Come affermato dalla giurisprudenza la corretta applicazione dei contratti collettivi conformemente alle rispettive sfere di applicabilità costituisce condizione imprescindibile per il regolare funzionamento del mercato del lavoro e per il dispiegarsi di una leale concorrenza tra imprese, in quanto finalizzata a garantire sia che il personale impiegato venga adeguatamente tutelato per la parte giuridica e per quella economica, sia che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati”.
“Nel caso di specie, la Stazione appaltante non ha fornito alcuna prova di aver adottato la metodologia descritta nell’allegato I.01 del Codice, né di quella previamente suggerita dall’Autorità nella relazione illustrativa del bando tipo n. 1/2023, per l’individuazione del CCNL applicabile. Inoltre, tenuto conto di quanto rilevato dall’istante in merito alle ricerche effettuate sull’archivio del contratti del CNEL e dei contenuti della documentazione di gara, va rilevato che il CCNL Multiservizi non risulta strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell’appalto, che afferiscono all’area socio-sanitaria e richiedono una specifica competenza e formazione professionale da parte degli addetti al servizio di trasporto in ambulanza”.
Per questo l’Autorità ha chiesto alla stazione appaltante di annullare la gara e, in sede di riedizione della gara, di “individuare il Contratto nazionale applicabile secondo il dettato dell’articolo 2 dell’allegato I.01 del Codice, determinando i conseguenti costi della manodopera.