A decorrere dal 1° gennaio 2013 anche le istituzioni scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro di Consip. Non è dunque più rimesso alla discrezionalità delle singole scuole l'acquisto di beni e servizi mediante adesione alle convenzioni, ma si configura come un vero e proprio obbligo.
I contratti stipulati in violazione dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
Per i contratti in corso (ovvero per i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della Legge di stabilità del 2013), nei casi in cui i fornitori non si dovessero adeguare alle migliori condizioni indicate nelle convenzioni-quadro, le Istituzioni scolastiche possono recedere previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
A tal fine proponiamo per i nostri abbonati un fac-simile di comunicazione di recesso dal contratto già in essere.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo "Le ultime novità sulle acquisizioni di beni e servizi" su Sinergie di Scuola n. 29 - Maggio 2013.