Sinergie di Scuola

Si avvicina sempre di più la scadenza del 31 gennaio entro cui deve essere adottato da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quindi anche dalle istituzioni scolastiche autonome, il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità. Ma i dubbi circa l'obbligo per le scuole sono ancora molti (vedi precedente notizia).

Qualche giorno fa Snals-Confsal, Cisl-Scuola e Uil-Scuola hanno scritto al Miur chiedendo notizie relative all’applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per quanto attiene alla competenza che fa capo alle amministrazioni di emanare in base all’art. 10 il “programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.

Le OO.SS. sollecitano l'Amministrazione ad impartire le doverose istruzioni operative, volte a dirimere i numerosi dubbi circa l’applicazione del Dlgs 33/2013 alle istituzioni scolastiche, anche per rispondere ai segnali di preoccupazione dei Dirigenti scolastici che temono di incorrere in eventuali sanzioni per la mancata ottemperanza ad un obbligo di legge.

Mentre i dubbi persistono, non possiamo non segnalare la pubblicazione di un set di FAQ sugli aspetti di carattere generale, informatico e di corretta modalità di compilazione della tabella dati predisposta dall’Avcp.

L'Autorità chiarisce quali sono gli adempimenti previsti dall’art.1, comma 32, della legge 190 per le stazioni appaltanti: con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla norma, per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa; per tale finalità, la CIVIT, con Delibera 50/2013 – All.1, ha fornito l’indicazione di assicurare l’aggiornamento tempestivo dei dati. La legge prevede inoltre – entro il 31 gennaio di ogni anno – la pubblicazione di tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, da trasmettere digitalmente all’AVCP. In proposito l’Autorità ha fornito, con Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 e successivo Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013, le specifiche del ‘set’ di dati richiesto e del relativo formato, chiarendo anche che – in sede di prima applicazione - la trasmissione si intende assolta comunicando la URL di pubblicazione dei suddetti dati, in formato XML. Per questo adempimento da svolgere nei confronti dell’AVCP, la prima delle scadenze annuali si colloca quindi al 31 gennaio 2014.

L’obbligo si riferisce a tutte le procedure indette a partire dal 1° dicembre 2012; ciò significa che vanno ricompresi tutti i procedimenti di scelta del contraente avviati a decorrere dalla suddetta data, anche se espletati con gara andata deserta o tuttora in pendenza dell’aggiudicazione. In quest’ultimo caso, la pubblicazione dei dati disponibili dovrà comunque essere effettuata salvaguardando il principio di segretezza delle offerte, per cui gli estremi dei partecipanti alla procedura di selezione potranno essere resi pubblici solo in data successiva a quella di scadenza della presentazione delle offerte.

L’inadempimento si concretizza quando non vengono pubblicate tutte le informazioni disponibili all’atto della pubblicazione, in quanto riferite a circostanze note. Pertanto, nel caso di procedure concluse (o comunque in tutti i casi in cui è possibile valorizzare tutti i campi previsti), deve essere pubblicato l’intero ‘set’ di dati richiesti dall’AVCP, mentre per le procedure in corso l’obbligo di informazione va esteso a tutti gli eventi già accaduti, laddove si può inserire nei rispettivi campi un contenuto non nullo. L’inadempimento è perciò configurabile quando le informazioni pubblicate sono solo una parte di quelle che sarebbe possibile e doveroso fornire, oppure quando le medesime informazioni non vengono rese disponibili nel formato digitale standard aperto XML, individuato dall’AVCP con propria deliberazione.

Oggetto dell’adempimento sono i procedimenti di “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che l’obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di  affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito.

Riguardo all’importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l’AVCP a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione.

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