In risposta ad alcuni quesiti ricevuti, l'Usr per il Veneto ha riepilogato con la nota prot. n. 1756/C14a del 12/02/2015, alcune fattispecie escluse dallo “split payment” o “scissione dei pagamenti”.
All’applicabilità dello split payment fanno eccezione due ipotesi contemplate dalla legge di Stabilità2015:
- compensi per prestazioni professionali per i quali si applica la ritenuta a titolo di acconto sui compensi erogati (art. 17 ter, comma 2, D.P.R. 633/1972 come introdotto dalla Legge 190/2014);
- fatture relative a servizi che rientrano nel meccanismo dell’inversione contabile o “reverse charge” (art 17, comma 5, D.P.R. 633/1972).
Quest’ultima fattispecie (reverse charge) è stata estesa dalla legge 190/2014 (art. 17, comma 6, lett. a‐ter D.P.R. 633/1972 come introdotto dalla Legge 190/2014) anche alle ditte che effettuano servizi di pulizia a favore di enti pubblici. Tale meccanismo opera solo nel caso in cui l’ente pubblico che riceve la prestazione sia soggetto passivo di IVA, ovvero agisca nell’esercizio di un’attività commerciale. In quest’ultimo caso la ditta fornitrice del servizio emetterà la fattura senza applicazione dell’IVA. L’ente pubblico integrerà la fattura ricevuta con indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con successivo obbligo di registrazione negli appositi registri.
Dunque, in caso di servizi di pulizia di locali riconducibili alla sfera istituzionale dell’ente (e non ad attività commerciali), le fatture emesse rientrano a pieno titolo nell’applicabilità dello split payment.
Per approfondimenti: "Breve guida allo split payment".