La scissione dei pagamenti (o split payment) introdotta dalla Legge di stabilità 2015 per le fatture emesse verso le pubbliche amministrazioni dal 1° gennaio 2015 e reso di fatto operativo con Decreto del MEF del 23/01/2015 (in G.U. n. 27 del 3/02/2015), sta generando tra le istituzioni scolastiche e i fornitori interessati diversi dubbi in merito all’ambito di applicazione della norma, soprattutto con riferimento a particolari tipologie di prodotti e servizi, elencati dall’art. 74 del D.P.R. 633 del 26/10/1972.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla questione, richiamando la normativa di riferimento, un importante parere dell'Agenzia delle Entrate e una recentissima circolare MIUR.
Il D.P.R. 633/1972
L’art. 74 del suddetto decreto presidenziale prevede un regime speciale IVA per una serie di prodotti, tra cui è compreso “il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi”.
In base al regime speciale, l’IVA è determinata in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito - di una certa percentuale - a titolo della forfettizzazione delle resa, ed è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.
Precisazioni dell'Agenzia delle Entrate
Il D.P.R. 633/1972 è una norma risalente nel tempo, quando libri e giornali erano esclusivamente cartacei, per cui non poteva tenere conto delle nuove tipologie di editoria.
Come successivamente chiarito da una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 23/E del 24/07/2014), il particolare regime per l’editoria (caratterizzato dal sistema monofase di corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo, l’editore) concerne, tra gli altri, i seguenti beni:
- giornali quotidiani, con esclusione dei notiziari quotidiani e dei dispacci delle agenzie di stampa;
- periodici, intendendo per tali “i prodotti editoriali registrati come prodotti ai sensi della Legge 47 dell'8/02/1948 e successive modificazioni”, compresi quelli per i quali non può farsi riferimento al requisito della registrazione presso la Cancelleria del Tribunale in quanto esonerati da tale adempimento (esempio pubblicazioni di provenienza estera). In particolare, si considerano periodici quei prodotti che presentano il requisito della cadenza periodica e hanno contenuto divulgativo;
- libri, intendendo per tali tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica.
Il regime speciale monofase - scrive l'Agenzia delle Entrate - non trova applicazione, tra gli altri, per i prodotti editoriali elettronici ossia, i prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”. Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del D.P.R. 633/1972, alle quali non torna applicabile il regime speciale di cui all’art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972. Per le suddette cessioni e prestazioni trovano applicazioni le ordinarie disposizioni di determinazione dell’imposta.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sono riconducibili alla categoria dei prodotti editoriali elettronici i prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”.
La novità per gli e-book e l'esclusione degli abbonamenti on-line
A questo punto è necessaria una precisazione: la Legge di stabilità 2015 ha esteso l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% anche (e solo) agli e-book, ma non ai periodici on-line, intesi come prodotti che si caratterizzano per il fatto di essere fruibili in forma digitale, attraverso le via elettroniche, sulla postazione telematica dell'acquirente, che potrà decidere se consultare il periodico on-line solo a video ovvero procedere anche alla sua materializzazione attraverso la stampa.
Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del D.P.R. 633/1972, alle quali non torna applicabile il regime speciale di cui all’art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972.
Rientrano nella categoria dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, anche gli abbonamenti a giornali o riviste on-line (come Sinergie di Scuola), per la commercializzazione dei quali dunque l’IVA è dovuta secondo le modalità ordinarie, con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.
Essendo dovuta l'IVA ordinaria, l'editore deve emettere regolare fattura elettronica con IVA al 22% e appore su di essa il codice S (scissione dei pagamenti) alla voce "Esigibilità IVA".
Cosa dice il MIUR
Oltre alla nota prot. n. 2110 del 6/02/2015, con la quale finalmente il MIUR ha spiegato alle scuole non solo che sono ricomprese tra le amministrazioni interessate dalla norma, ma anche come effettuare il versamento, il Ministero ha indirizzato alle Regioni Obiettivo Convergenza la nota prot. n. 1778 del 6/02/2015, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti.
In particolare, precisa che il meccanismo dello split payment non si applica alle particolari fattispecie di liquidazione dell'imposta previste dall'art. 74 del D.P.R. 633/1972.
Quindi elenca i prodotti e servizi esclusi dalla scissione dei pagamenti, tra cui l'acquisto di prodotti commercializzati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato come sali e tabacchi, fiammiferi, prodotti dell'industria editoriale, telefonia, titoli di viaggio di trasporto pubblico, nonché operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici (art. 74-ter). Per tutti questi prodotti e servizi la normativa prevede l'emissione delle fatture senza l'indicazione separata dell'IVA, che viene liquidata secondo regole particolari fissate per ciascuna delle categorie di beni/servizi descritti.
La nota MIUR non distingue però tra editoria cartacea ed editoria elettonica, ritenendo (erroneamente) non applicabile lo split payment a tutti i prodotti editoriali.
Prestazioni delle agenzie di viaggio
La nota MIUR continua dicendo che, non essendo possibile individuare l'effettiva IVA riferita alle prestazioni di agenzie di viaggio, non si rende applicabile il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, e quindi con riferimento a queste tipologie di forniture non può applicarsi la cosiddetta scissione dei pagamenti fra imponibile (da corrispondere al fornitore) e IVA (da corrispondere all'Erario), e in questi casi l'intero importo esposto dalle fatture deve continuare ad essere pagato direttamente al fornitore.
Solo nel caso in cui le agenzie di viaggi e turismo applichino (utilizzando l'opzione prevista dall'art. 74-ter comma 8-bis), per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, il regime ordinario dell'imposta, non si considererà questa esclusione dal meccanismo della scissione dei pagamenti; in tali casi l'esercizio dell 'opzione del regime ordinario d'imposta, dovrà essere comunque esplicitamente indicata in fattura.
Prestazioni soggette a ritenuta d'acconto
Infine, il MIUR ricorda che un altro ambito di operazioni imponibili alle quali non si applica il meccanismo dello split payment, cioè quello delle prestazioni professionali fatturate agli enti pubblici sulle quali vengono operate ritenute d'imposta.
Il comma 2 del nuovo art. 17-ter aggiunto al D.P.R. 633/1972 prevede, infatti, che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Anche in questo caso, quindi, nulla cambia nella procedura di liquidazione e pagamento ai professionisti che presentano fatture soggette a ritenuta, cioè la considerazione dell'importo da corrispondere al netto della sola ritenuta senza altra decurtazione.